Editoriali
GIUSTIZIA CIVILE, IL DECRETO LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO PER LA CONVERSIONE VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA
Con il pretesto di legiferare per accelerare i processi si piccona e demolisce la Costituzione e il Diritto di difesa.
Palesemente incostituzionale è la norma dell’ultimo decreto legge che prevede nella prima udienza del giudizio l’applicazione di una sanzione per la parte che non partecipa alla mediaconciliazione obbligatoria. Con ciò si vanifica il libero esercizio del diritto di accesso alla Giustizia.
Lo stesso decreto legge preclude all’avvocato di sottoscrivere la istanza per la trattazione delle cause pendenti da oltre tre anni davanti alle Corti di appello e alla Corte di Cassazione. La domanda, necessaria per impedire l’estinzione del processo, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte. Anche qui si continua ad alimentare sospetti verso gli avvocati disattendendo il rapporto fiduciario che imporrebbe la sottoscrizione dell’istanza da parte del solo avvocato.
Con l’art. 12 del decreto legge, che modifica l’ultimo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, si violano gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ora per le cause fino a mille euro dinanzi al giudice di pace, non solo non si prevede la presenza necessaria di un avvocato, ma si limita anche il rimborso delle spese di causa per la parte che vince il giudizio al valore della domanda giudiziaria.
IL LEGISLATORE, ANCORA UNA VOLTA PROCEDE NELLA DIREZIONE DELL’ELIMINAZIONE DEI DIRITTI, INVECE CHE DEL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO GIUSTIZIA.
Le risposte ai problemi sono, invece, da ricercare nella riorganizzazione della macchina giudiziaria, puntando sull’aumento delle risorse, la produttività dei giudici, le prassi virtuose, il processo telematico, la modernità e l’innovazione tecnologica.
Intanto continuano gli sprechi (vedi il braccialetto elettronico che è costato senza effettiva applicazione più di 100 milioni di euro)
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ANCORA UN NOSTRO SUCCESSO AL TAR DI ROMA IN SOCCORSO DELLA FAMIGLIA FORENSE ROMANA MAI COSI’ UMILIATA: SOSPESA L’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E DEL DIRIGENTE DI CANCELLERIA DI LIMITAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA DI UFFICI E CANCELLERIE (PRIMA 3 ORE E POI 3,5 ORE, ORAMAI 5 ORE!).
Col ricorso depositato il 14.11.2011 abbiamo contestato la legittimità dei provvedimenti del presidente del Tribunale di Roma e del dirigente della cancelleria che hanno disposto la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie (dal 1.10.2011 sino al 23.10.2011, per 3 ore al giorno con orario 9-12 e dal 24.10.2011 sino al 31.12.2011, per 3 ore al giorno con orario 10-13).
Avverso gli illegittimi provvedimenti che recavano nocumento alla cittadinanza ed ai 24 mila avvocati romani non bastava genericamente lagnarsi.
Ancora una volta, abbiamo fatto quello che ciascuno si sarebbe atteso da chi si occupa di politica forense: siamo insorti dinanzi al TAR di Roma per tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e della famiglia forense capitolina, così come, peraltro, avevamo già fatto con successo avverso l’odioso regolamento che il CNF aveva dettato sulle c.d. specializzazioni (del quale abbiamo ottenuto addirittura la declaratoria della nullità).
Per saperne di più sui motivi del ricorso, è possibile leggere la versione integrale del ricorso + la nota di deposito + l’avviso di fissazione della Camera di Consiglio al 7 dicembre, cliccando qui: Ricorso Tar con nota di deposito e fissazione udienza.
Tra i ricorrenti che ci hanno conferito mandato, tutti i componenti della lista Mauro Vaglio per il prossimo rinnovo dell’Ordine di Roma. Ecco di seguito la rassegna stampa relativa all’iniziativa giudiziaria: 2011_11_19ILTEMPO + 19.11.11 guida al diritto + 18.11.11 mondoprofessionisti + avvocati sole24ore 301111
Il diniego della tutela cautelare monocratica avrebbe potuto consentire all’Amministrazione resistente di rideterminarsi in senso conforme alla legge anche alla luce dei vizi-motivi di censura evidenziati nel ricorso, ma ciò non è avvenuto.
Soltanto dopo il nostro ricorso ed a poche ore di distanza dalla Camera di Consiglio fissata per il 7 dicembre, è stato nuovamente modificato l’orario con la “(ri)conquista” di una ulteriore mezz’ora, donde l’orario di apertura dal 1 dicembre p.v. e sino al 30 giugno 2012 era stato fissato dalle 9 alle 12,30: ebbene, pure apprendendo con soddisfazione la notizia, non siamo stati né soddisfatti, né appagati.
Così, con i motivi aggiunti depositati il 30.11.2011 (clicca qui su: motivi aggiunti ric. Tar Galletti) , siamo stati costretti a censurare il “nuovo” provvedimento che aveva disposto la limitazione dell’orario di apertura dal 1.12.2011 sino al 30.6.2012, per 3 ore e mezzo al giorno con orario 9-12,30.
La difesa della Amministrazione resistente è stata egregiamente sostenuta dall’Avvocatura Generale dello Stato ed è pure stato notificato anche un incredibile intervento ad opponendum di taluni (cinque!) colleghi romani, soddisfatti dell’accordo (al ribasso?) asseritamente intervenuto tra la Presidenza del Tribunale e quella dell’Ordine per l’apertura a sole 3,5 ore.
Noi non ci siamo arresi!
Siamo andati avanti e, all’esito della Camera di Consiglio del 19.12.2011, abbiamo ottenuto la favorevole ordinanza del Tar di Roma, Sezione Prima, n. 4912/2011 depositata il 20.12.2011, dove -in ossequio a quanto richiesto con i motivi aggiunti- è stata accordata la tutela cautelare ed accolta la c.d. sospensiva in ragione della ritenuta perdurante vigenza della disciplina legislativa (art. 162 L. 1196/1960) “secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali“: leggi qui in anteprima l’ord TAR cancellerie!
Ecco di seguito la vasta eco che il favorevole esito cautelare del ricorso ha raccolto sulla stampa nazionale e locale: Guida_al_diritto_211211 + VirgilioNotizie_201211 + Repubblica.it_201211 + Blitz_quotidiano_201211 + Diritto_e_giustizia_211211 + EasyNews_201211 + Justice_Tv_211211 + MondoProfeswsionisti_211211 + Roma_Notizie_211211 + RomaToday_201211.
Dopo la vittoria sul ricorso contro le specializzazioni, questo è un ulteriore successo che offriamo alla famiglia forense romana ed è il modo migliore - in linea con la nostra politica forense, fatta di azioni concrete, senza improbabili proclami e inutili polemiche o isterismi – per formulare i migliori auguri di un sereno Natale e di un prospero 2012 nella contezza che il nuovo anno ci porterà -almeno- un rinnovato Consiglio dell’Ordine!
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CREDITI FORMATIVI: CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA
L’Ordine capitolino ha deciso di posticipare il termine per l’invio delle autocertificazioni telematiche relative ai crediti formativi per il triennio 2008-2009-2010 al 30 Settembre 2011 ed è stata concessa la possibilità di recupero dei crediti formativi riguardanti il trascorso triennio 2008/2010 entro il 31 luglio 2011. Per il primo triennio è stata indicata la necessità di acquisire globalmente 50 crediti, di cui minimo 9 il primo anno, minimo 12 il secondo anno, minimo 18 il terzo anno e di cui almeno 6 crediti siano ottenuti in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.
Per il triennio 2011-2012-2013 è stato previsto l’obbligo di assolvimento della formazione professionale in forma “ridotta” ed è sufficiente il conseguimento di 60 crediti totali (17 ordinari + 3 deontologici per ciascuna annualità).
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LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA NON E’… LA TOMBOLA DI FINE ANNO
La legge delega sulla geografia giudiziaria è priva di razionalità e di equità.
Una riforma di grande portata, qual è quella sulla geografia giudiziaria, non può prescindere dalla preventiva consultazione dell’Avvocatura e delle istituzioni territoriali.
La giustizia, pur in presenza di congiunture particolari come quella attuale, non può essere gestita con esclusivo riferimento alla produttività aziendale perché è e rimane un bisogno primario della collettività.
Risparmio ed efficienza si possono ottenere partendo dalla riorganizzazione sul territorio degli attuali uffici di primo grado, ridistribuendo all’interno di ciascuna Corte di Appello o Regione il carico di lavoro, il territorio e l’organico, così preventivamente verificando possibilità e opportunità di ottenere uffici il più possibile omogenei.
La preventiva soppressione di alcuni Tribunali non comporterà alcun significativo risparmio.
La riorganizzazione comporterà nuova spesa per lo Stato con contestuale inutile spreco delle risorse fin qui impiegate nell’aggiornamento delle strutture che verranno soppresse.
Il ruolo delle cause del Tribunale “soppresso” andrà a confluire in quello già più che oberato del Tribunale accorpante. I grandi Tribunali accorpanti hanno già più uffici. Ne risulterà la paralisi dell’intero contenzioso o nella migliore delle previsioni porterà ad un sensibile allungamento dei tempi di decisione rispetto alle controversie ante-accorpamento.
La massiccia abrogazione degli uffici dei giudici di pace – senza consultazione e senza trasparenza – è un atto irresponsabile che inciderà negativa Gli obiettivi di risparmio e di efficienza posti a base della legge delega non si raggiungono con l’indiscriminata e generica soppressione degli uffici giudiziari quanto, piuttosto, con una oculata e condivisa riorganizzazione sul territorio degli attuali uffici di primo grado, anche con riguardo alle sezione distaccate, potenziando proprio quei tribunali di prossimità che, in ragione di una struttura meno complessa e burocratica, offrono una pronta e rapida risposta di giustizia, ed un più rapido accesso a tutti i servizi da parte dei cittadini, svolgendo il loro compito notoriamente con piena efficienza, tanto da allinearsi agli standards riconosciuti e previsti dalla Comunità europea.
La ristrutturazione delle sedi oggi esistenti, assolutamente insufficienti a recepire il nuovo flusso, gli inevitabili spostamenti di personale, la riorganizzazione di tutti i presidi delle forze dell’ordine e degli uffici finanziari, l’aggiornamento delle reti telematiche e delle impiantistica in generale, comporteranno nuove spese per lo Stato, incoerenti con la millantata esigenza di stabilizzazione finanziaria propugnata dalla manovra.
Il Governo non ha valutato gli effetti nefasti che avrà l’accorpamento dei Tribunali c.d. minori con Tribunali già oberati da pesanti carichi di lavoro, con la conseguenza di paralizzare l’intero contenzioso o – nella migliore delle ipotesi – con un sensibile allungamento dei tempi di decisione rispetto a quelli di prima dell’accorpamento.
La soppressione dei Tribunali di prossimità priverebbe il cittadino di quel presidio di legalità che essi rappresentano favorendo così la permanenza e l’incremento del tasso di criminalità comune ed organizzata nei nostri territori.
Si esprime, parimenti, la contrarietà all’accorpamento delle procure, poiché rimanendo senza collegamento all’ufficio giudiziario di riferimento, si indebolisce, e non si rafforza, l’efficacia del sistema.
Aumenteranno i disagi e i costi per i cittadini per recarsi in sedi di Tribunali più lontane e caotiche, con conseguenze negative che alla fine graveranno non solo su dipendenti, professionisti, consulenti, testimoni, etc…, ma, principalmente, sugli stessi incolpevoli cittadini.
E’ opportuna, dunque, una equilibrata ridistribuzione e riorganizzazione dell’attuale carico di lavoro superando i confini geografici provinciali in ragione di quelli del distretto delle Corti d’Appello o regionali.
Non occorre una revisione “contro i cittadini ed i territori”, ma una sensata, prudente, ed efficace redistribuzione degli uffici giudiziari.
Di seguito, riportiamo un nostro approfondimento sul tema che è stato oggetto di pubblicazione sulle riviste scientifiche.
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INCOSTITUZONALE IL PREVISTO TAGLIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI IMPOSTO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DELLA C.D. MANOVRA ECONOMICA BIS. A RISCHIO 52 TRIBUNALI, 200 SEZIONI DISTACCATE E 700 SEDI DI GIUDICE DI PACE. IL TRIBUNALE DI ROMA GIA’ “SATURO” E CON LE CANCELLERIE APERTE PER SOLE TRE ORE LA MATTINA “SCOPPIERA”?
La sproporzione tra la domanda di giustizia dei cittadini e l’offerta di giustizia dello Stato è una delle cause, forse la principale, della crisi della giustizia nel nostro ordinamento.
Il problema potrebbe (e dovrebbe) essere risolto – anche ai sensi degli artt.3, 24, 97 Cost. – col miglioramento dell’offerta di giustizia per renderla adeguata alla domanda.
Purtroppo, in questi ultimi anni, complice la perdurante crisi economica, lo Stato è intervenuto in funzione diametralmente opposta, cercando di “contrarre la domanda, sviando le controversie dal giudice ad altri organismi, oppure attribuendo al giudice maggiori poteri, in modo che questi meglio potesse governare la domanda di giustizia” (Scarselli).
In questa linea s’innestano gli ultimi (estemporanei) interventi sulla c.d. geografia giudiziaria che, anziché avvicinare ulteriormente i luoghi deputati a fornire risposte (ovvero le sedi giudiziarie) alle domande di giustizia dei cittadini e perciò al territorio in ossequio al principio di sussidiarietà ed alle tendenze impropriamente definite federaliste di talune parti politiche, mirano a “concentrare” la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, prospettandosi addirittura la soppressione di 52 Tribunali, 200 Sezioni distaccate e 700 sedi del giudice di pace (De Tilla).
Infatti, con la legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ed è stata conferita la “delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”. In particolare, l’art. 1 della citata Legge ha previsto:
al primo comma, la conversione in legge del D.L. 138/2011;
al secondo comma, che “il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza” di taluni “principi e criteri direttivi”, che sono dettagliatamente indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma secondo della L. 148/2011.
Nella fattispecie, la straordinaria necessità ed urgenza dichiarata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011, non è stata neppure ripetuta nella legge di conversione n. 148 del 2011, la quale, invece, si è limitata ad introdurre, per la prima volta in sede di conversione, una disciplina – quella relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – della quale non vi è alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni se non nell’art. 1 comma 2 che indica il fine del “perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” e, dunque, fa rinvio a quanto previsto da un decreto legge diverso e, oltretutto, già convertito con altra legge!
Appare, così, evidente, il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Costituzione che limita l’adozione del decreto-legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione.
Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo, dove però la delega parlamentare interviene prima dell’inizio del procedimento di formazione legislativo) è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall’art. 72 della Costituzione.
Nella fattispecie risulta palese la violazione non solo dell’ iter ordinario di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72) e di quello previsto per la c.d. decretazione d’urgenza (art. 77 co. 2), in quanto non sussistono – per espressa dichiarazione del legislatore, che neppure li ha enunciati con clausola di mero stile – ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell’introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge convertito, anzi dichiaratamente legata ad altro decreto-legge (già oggetto di conversione con altra legge).
Trattasi, dunque, per l’espressa ammissione contenuta nella legge di conversione, di una “norma intrusa” (Celotto) che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio), evidentemente estranea all’insieme delle altre disposizioni del decreto-legge che il primo comma dell’articolo uno provvede a convertire.
In conclusione, nella fattispecie appare evidente come sia stato compiuto un vero e proprio “stravolgimento” del sistema delle fonti e di quello di produzione normativo indicato nella Costituzione che qui viene invertito e “piegato” per giustificare esigenze certamente diverse da quelle di straordinaria necessità ed urgenza che invece sono le sole che legittimano il ricorso al decreto legge.
La norma in esame sembra, quindi, essere incostituzionale, in quanto la sequenza procedimentale decreto-legge + legge di conversione è stata sostituita con la differente sequenza decreto-legge + legge di conversione che contiene (anche) una norma di delega al Governo a legiferare in futuro in materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto già convertito con altra legge di conversione.
Inoltre, ciò comporta anche una palese violazione “sostanziale” dell’art. 15 della legge n. 400 del 1988 (recante la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede che i decreti devono contenere norme di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; inoltre, l’art. 15 della predetta legge vieta espressamente al Governo l’uso del decreto-legge per conferire deleghe legislative a se medesimo.
Va, inoltre, tenuto presente che la disciplina dettata dalla legge n. 400 del 1988 ha nel nostro ordinamento valore “rafforzato” o almeno peculiare, in quanto i regolamenti interni, sia della Camera che del Senato, invitano le Camere a verificare il rispetto, da parte dei decreti-legge, dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (e perciò dalla L. 400/1988) ed il Capo dello Stato, in un suo messaggio alle Camere, aveva già esaltato il valore regolamentare della legge in questione, chiedendone il rigoroso rispetto.
Da ultimo, il Presidente Napolitano ha pure richiamato l’attenzione sull’ampiezza e sulla eterogeneità delle modifiche apportate nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto “milleproroghe“) ed ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge.
Ebbene, non si può non condividere l’autorevole ammonimento presidenziale secondo il quale “questo modo di procedere … si pone in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni.”.
Deve, pertanto, riaffermarsi nella sua pienezza il principio costituzionale secondo il quale il potere normativo spetta in via generale al Parlamento e il decreto-legge rappresenta una deroga.
Ne deriva che l’iter agevolato della legge di conversione appare giustificato soltanto dalla necessità di convertire in legge disposizioni dettate sul presupposto della straordinaria necessità ed urgenza.
Il giudizio di (in)costituzionalità dell’art. 1 co. 2 della legge n. 148 del 2011 per la violazione del principio di legalità sostanziale (Carlassare) e dei parametri costituzionali relativi alle fonti governative, deriva dall’obbligo per la Corte di salvaguardare la legittimità della disciplina delle fonti, essendo tesa anche alla tutela dei valori e dei diritti fondamentali.
Da ultimo, mentre scrivo queste note mi giunge la gradita mail del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio De Tilla, il quale informa l’assemblea dell’OUA che il 7.11.2011 l’Unione Regionale degli Ordini campani ha fatto proprio un nostro documento di approfondimento, dove rassegnavo conclusioni analoghe a quelle sopra riportate e ha annunciato l’avvio di iniziative giudiziarie per sollevare questioni di incostituzionalità nel solco di quanto sin qui delineato.
Nel frattempo, i colleghi romani avranno notato il silenzio assordante dell’Ordine capitolino (anche) sull’argomento … nemo propheta in Patria!
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LA MANOVRA ECONOMICA BIS: L’ART. 3 DL 138/2011 E’ INCOSTITUZIONALE.
Nella qualità di componente dell’asemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura – unico organismo investito della rappresentanza politica degli avvocati italiani in virtù del carattere elettivo e, quindi, democratico della sua composizione - ritengo utile trascrivere di seguito il decalogo di contestazione all’art. 3 della manovra economica bis (DL 138/2011) che abbiamo eleborato in ordine alla riforma delle professioni, denunciando il contrasto tanto con la normativa Comunitaria, quanto con la Carta Costituzionale.
1. La professione forense non rientra nella previsione dell’art. 41 della Costituzione che riguarda le attività economiche. L’attività di avvocato svolge la specifica funzione costituzionale di difendere i cittadini e non può essere in alcun modo assimilata all’attività di impresa che è assoggettata a regole di mercato incompatibili con la indicata prerogativa costituzionale.
2. La funzione di interesse pubblico svolta dagli avvocati è riconosciuta dalla stessa Comunità Europea (in tre documenti: la Risoluzione parlamentare 23 marzo 2006, la Direttiva Zappalà e la Direttiva ex Bolkstein, queste ultime direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano). La normativa comunitaria prevale su quella nazionale (v. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – recepita nel Trattato di Lisbona).
3. La funzione svolta dall’avvocato nel processo è garantita dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e non può essere connotata da esigenze mercantili, rientrando nella sfera dei diritti fondamentali dei cittadini.
4. Anche sotto il profilo della tutela del lavoro autonomo non si applica l’art. 41, bensì si applicano gli artt. 1, 4, 33 e 36 della Costituzione.
5. La non assimilazione alla impresa dell’avvocato (e più in generale di ogni professionista) rende incostituzionale e illegittima la previsione dell’art. 3 del d.l. n. 138/2011, che, così come formulato, contrasta con le norme primarie dell’ordinamento giuridico del nostro Paese (Costituzione e Normativa comunitaria).
6. La situazione è tanto più vistosa ed illegittima dopo la lettura della rubrica dell’art. 3 “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni …”. Le parole “indebite restrizioni” rovesciano la realtà giuridica. Quando mai sono “indebite” le restrizioni in linea con la Costituzione? E poi per gli avvocati (che sono 230 mila) con quale fondamento si può parlare di “restrizioni” da abrogare?
7. Uno Stato di diritto deve pretendere che gli avvocati, i quali hanno il compito di difendere i cittadini (nel cui ambito rientra il dovere di difendere i meno abbienti e svolgere le difese di ufficio), siano sufficientemente preparati dotando il loro ministero di professionalità e competenza specializzata.
Come può conciliarsi con ciò la possibilità di stipulare con il cliente un accordo che sia in deroga (e al ribasso) dei minimi di tariffa?
Non è forse questo un cedimento ai poteri forti ed ai gruppi economici che dominano Politica e Parlamento?
Non è forse oggi diventato l’Antitrust (Autorità di Garanzia della concorrenza) un rappresentante istituzionale dei gruppi industriali?
8. L’art. 3 del d.l. 138/2011 contribuirà non poco al degrado delle attività professionali e, segnatamente, della professione di avvocato. Se rimarrà in piedi, rischierà di distruggere l’indipendenza e la dignità della professione forense: oggi, con l’accesso facile e la introduzione della pubblicità dei compensi con deroga al ribasso senza limiti; domani, con l’introduzione dei soci di capitale e l’eliminazione delle incompatibilità tra professione e commercio.
9. Le professioni non hanno a che vedere alcunché con il deficit e il debito dello Stato. L’intervento “barbaro” del decreto legge n. 138/2011 non ha alcuna seria giustificazione.
I professionisti contribuiscono al PIL nazionale con il 12 per cento dell’imponibile fiscale. Con la manovra economica verseranno più tasse (nel numero di professionisti non inferiore a 150.000 di cui il cinquanta per cento sono avvocati).
10. Ove fosse confermata la formulazione attuale dell’art. 3 d.l. 138/2011, promuoveremo iniziative giudiziarie davanti ai giudici proponendo la rimessione della legge alla Corte Costituzionale, nonché innanzi alla Corte Europea di Giustizia per farne dichiarare la illegittimità; il tutto, per il contrasto evidente con la Costituzione e la Carta europea dei diritti fondamentali.
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IL NOSTRO “SPECIALE” SULLA MEDIACONCILIAZIONE
Dopo otto mesi dalla sua entrata in vigore non sono più di tremila le conciliazioni effettivamente realizzate nel Paese con la procedura di obbligatorietà. E in queste vanno comprese le controversie che le parti assistite dagli avvocati avevano già conciliato e sono state portate davanti al mediatore per ottenere un titolo esecutivo.
Il fallimento della mediaconciliazione obbligatoria è tanto più grave, in quanto si sono spese somme iperboliche (con grandi speculazioni) per formare mediatori, insediare Camere di conciliazione pubbliche e private (queste ultime sono più di quattrocento con mancanza di terzietà e conflitto di interessi), alle quali si aggiungono forti costi di accesso alle procedure specie per le materie dei diritti reali, delle successioni, delle divisioni, della responsabilità medica.
È palese la violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e ancor più evidente il contrasto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
Come si fa ad ignorare tutto ciò, sbandierando la previsione che fra qualche mese la mediaconciliazione obbligatoria sarà estesa alle materie della infortunistica stradale e delle liti condominiali?
Le forze migliori dell’Avvocatura continueranno a mobilitarsi contro la mediaconciliazione obbligatoria.
BEN SEI ORDINANZE HANNO INVESTITO LA CORTE COSTITUZIONALE E LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA PER L’ESAME DI QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA EUROPEA.
Riteniamo utile mettere a disposizione degli avvocati un “sunto” degli atti e dei documenti utili da studiare e, possibilmente, da esibire in tutte le procedure di conciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà:
1. l’ordinanza Tar di RM del 12.4.2011, l’ordinanza GdP di Parma del 1.8.2011, l’ordinanza GdP Catanzaro del 1.9.2011 e l’ordinanza Trib. GE del 18.11.11 he che hanno trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale;
2. l’ordinanza del Tribunale di Palermo di agosto 2011 (strlacio ord. Trib. PA 16.8.2011) e quella del Giudice di Pace di Mercato San Severino di settembre 2011 (ordinanza GdP Mercato San Severino del 21.9.2011) di remissione alla Corte di Giustizia europea.
3. Le 7 fondate questioni di costituzionalità individuate dall’OUA.
4. il parere reso dal prof. Dolmetta all’OUA che estende le questioni di incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost.
5. Il documento/delibera dell’OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
6. la decisione del Trib. RM del 22.7.11 che, con ordinanza collegiale, ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del G.I che negava la possibilità di trascrivere il verbale di accordo conciliativo in tema di usucapione, ancorchè omologato, per carenza dei presupposti di legge ex artt. 2643 e 2651 c.c.
E’ doveroso per gli avvocati che contestano la costituzionalità della disciplina così come è stata formulata
sollevare le questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo,
proporre davanti al giudice istanza di disapplicazione dell’art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010.
Pubblicheremo in tempo reale ogni aggiornamento relativo al procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale.
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LE SCIAGURATE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA E LA NOSTRA PRONTA RISPOSTA.
Confindustra ed i c.d. poteri forti sono usciti finalmente “allo scoperto” e, col Manifesto Confindustria, hanno richiesto al Governo di “liberalizzare i servizi professionali” e, segnatamente, di
“vietare la fissazione di tariffe (fisse o minime) e prevedere l’obbligo di presentare un preventivo scritto al cliente“,
“sottrarre i controlli sulla pubblicità agli ordini e affermare la competenza esclusiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato“,
“prevedere espressamente la possibilità di costituire società di capitali, anche con soci di mero investimento, ferma restando la personalità della prestazione intellettuale“,
“attribuire al Governo una delega legislativa a riformare gli ordini professionali per: ridurne il numero e rafforzarne i compiti di garanzia di qualità dell’offerta, evitando qualsiasi influenza sui comportamenti economici degli iscritti; consentire limiti al numero di persone titolate a esercitare una professione solo per motivi di ordine pubblico, pubblica incolumità, sanità pubblica, pubblica sicurezza; ridurre le riserve legali di attività, limitandole ai soli casi in cui siano strettamente necessarie per la tutela di interessi costituzionalmente garantiti“.
Nel silenzio assordante delle altre Istituzioni forensi, soltanto l’Organismo Unitario dell’avvocatura, assemblea dove l’avv. Galletti è delegato, ha assunto iniziative concrete a favore della famiglia forense: i giorni 7 ed 8 ottobre si sono tenute ben cento manifestazioni in varie città per presentare le nostre proposte.
Ecco, di seguito, i 4 manifesti che abbiamo predisposto: 1 manifesto su geografia giudiziaria e tribunali minori, 2 manifesto mediaconciliazione, 3 manifesto decalogo oua e giustizia civile, 4 manifesto professioni. Nell’occasione sono stati divulgati ben 9 dossier sulle questioni d’attualità relative alla Giustizia ed alla riforma forense.
Infine, per segnare la gravità della situazione, è possibile “inorridire” con la visione del video relativo alla pubblicità sui c.d. 80 avvocati di Altroconsumo su http://www.80avvocati.it/it-IT/Nostri_50_avvocati_in_azione.aspx
Non possiamo rassegnarci, dobbiamo difendere la famiglia forense assieme al diritto di difesa del cittadino: ogni suggerimento ed idea può essere segnalato a antoninogalletti@tin.it
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LE FINTE LIBERALIZZAZIONI ED I PROBLEMI REALI DEI PROFESSIONISTI
Il 13 luglio 2011, in un impeto di resipiscenza, taluni parlamentari/avvocati hanno scongiurato il pericolo della introduzione nella manovra finanziaria di una norma abolitrice degli ordinamenti professionali in palese contrasto con la Costituzione. Ai tanti geniali commentatori che ritengono, per esempio, che esista una lobby o, peggio, una casta degli avvocati (pure essendo oramai in 240 mila gli avvocati nel nostro paese) domandiamo: se un tassista laureato in futuro potrà fare l’avvocato, perchè non consentite agli avvocati in possesso della patente di fare i tassisti? Questo risolverebbe di certo i problemi dei professionisti giovani (e meno giovani) che da anni subiscono la irrefrenabile “proletarizzazione” della professione e per i quali il guadagno di mille euro mensili è ancora un sogno (pure lavorando dalla mattina alla sera) e, nonostante questo, continuano a garantire i diritti e la libertà dei cittadini e, soprattutto, dei ceti più deboli della nostra comunità nazionale…
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GALLETTI “DEMOLISCE” AL TAR DI ROMA L’ODIOSO ED ILLEGITTIMO REGOLAMENTO SUL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA IMPOSTO DAL CNF E GIA’ BOCCIATO DAL XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI GENOVA
I colleghi più attenti ricorderanno che nel settembre del 2010 siamo stati i primi a “scagliarci” contro l’odioso ed illegittimo regolamento sulle specializzazioni imposto (purtroppo) dal Consiglio Nazionale Forense (il nostro organo giurisdizionale “domestico”) il quale pretese di regolamentare il riconoscimento del titolo di specialista a partire dal prossimo 30 giugno 2011: dopo 6 anni dall’iscrizione all’albo gli avvocati avrebbero potuto frequentare (s’intende, a loro spese) un corso biennale di almeno 200 ore complessive (con assenze non superiori al 10%) che avrebbe dato loro diritto a sostenere un esame (scritto + orale) dinanzi al CNF all’esito positivo del quale era possibile conseguire il diploma di specialista in una (o al massimo due) delle n. 11 aree del diritto individuate ad libitum dal CNF che, dunque, avrebbe tenuto ulteriori 11 elenchi di avvocati (oltre l’albo dei cassazionisti).
Ebbene, all’epoca abbiamo fatto per il bene comune l’unica cosa che chiunque si aspetterebbe da un avvocato: abbiamo adito, assieme ad una significativa rappresentanza dei nostri splendidi e coraggiosi 73 delegati romani al congresso nazionale forense di Genova del novembre 2010, il competente giudice amministrativo, ivi denunciando l’assenza di una disposizione che attribuisse il potere regolamentare nella materia al CNF e, addirittura, la perdurante vigenza di una disposizione della nostra legge professionale che vietava (e vieta, senza se e senza ma) le specializzazioni tra gli avvocati.
Con la sentenza di accoglimento 5151 del 2011 dep. 9.6.2011, la Sezione Prima del TAR romano ha accolto in pieno le nostre tesi difensive (e politico-forensi), evidenziando addirittura come “al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l’atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – quella dell’avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori”; il TAR ha poi rappresentato che “in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell’art. 91 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”, convertito dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, che dispone che “Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”, non è consentito dubitare che la via regolamentare è assolutamente inidonea ad incidere autonomamente su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario”.
Dunque, il TAR di Roma ha definitivamente accertato “la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento” che, dunque, è stato inevitabilmente “dichiarato nullo”.
Nessuno può (e deve) gioire o cantare “vittoria” della plateale sconfitta del nostro CNF (e delle associazioni beneficiarie del regolamento le quali – almeno in prima battuta – avrebbero gestito in regime di monopolio la formazione degli specialisti) e duole evidenziare come la stessa avrebbe potuto evitarsi se solo il medesimo CNF avesse fatto, per così dire, “un passo indietro”, dando peraltro doverosa attuazione alla mozione in materia di specializzazioni approvata dalla stragrande maggioranza dei delegati congressuali di Genova (sul testo che, peraltro, proprio da noi era stato predisposto), dove si invocava, anche in autotutela, la revoca o l’annullamento.
Peccato anche per la posizione assunta dall’Ordine capitolino che – diversamente da svariati altri Ordini (es. Napoli, Palermo, Bari, Firenze, Unione del Lazio) e nonostante il dissenso dei “soliti” consiglieri Vaglio, Di Tosto, Cerè e Cassiani – nella seduta del 14 ottobre 2010 aveva espresso “il proprio apprezzamento per l’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense che ha, così, reso concreta la volontà diffusa dell’Avvocatura di avviare un serio percorso di qualificazione della categoria, già iniziato, fra l’altro, con la regolamentazione della formazione continua”, giungendo finanche ad apprezzare “il metodo di confronto democratico coltivato dal Consiglio Nazionale Forense per giungere alla stesura dell’attuale testo regolamentare”.
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FINALMENTE LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DECIDERA’ NEL MERITO LE QUESTIONI IMPORTANTI CHE CI RIGUARDANO!
L’ora attesa delle decisioni importanti che ci riguardano è arrivata.
Per il nostro ricorso pendente al Tar di Roma (RG 8807/2010) contro il regolamento per il titolo di avvocato specialista voluto dal CNF nel settembre del 2010 è stata finalmente fissata la data dell’udienza di discussione nel merito al 6 aprile 2011 onde consentirne la trattazione congiunta assieme agli altri ricorsi relativi al medesimo oggetto interposti da altri colleghi di tutta Italia che hanno apprezzato e seguito la nostra iniziativa.
Per il ricorso proposto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura dinanzi al Tar di Roma (RG 10937/2010) contro il regolamento ministeriale sulla c.d. mediaconciliazione – con la richiesta di declaratoria anche d’incostituzionalità delle legge istitutiva – è stata fissata la data di discussione del merito al prossimo 9 marzo 2011.
Se da un lato è triste pensare che le questioni che ci riguardano debbano essere decise aliunde, dall’altro, è importante che si pongano finalmente dei “paletti” in ordine a vicende dove sino ad oggi si sono confrontate (e purtroppo urlate) opinioni diverse: attendiamo con fiducia (sopratutto in noi stessi e nelle nostre buone ragioni!) le prossime decisioni consapevoli di avere fatto in concreto il possibile per “difenderci”.
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LEGGI LE IMPORTANTI DELIBERE DELL’OUA DEL 17 SETT. 2011
Venerdì 16 e sabato 17, l’avv. Galletti – pres.te di Azione Legale – ha presenziato alla riunione dell’assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura. A fronte delle diverse problematiche di questi giorni cagionate (anche) dalle recenti decisioni governative e legislative che hanno riguardato la Giustizia, l’OUA ha assunto le seguenti importanti decisioni che puoi leggere di seguito “cliccando” su ciascuna:
delibera su manifestazione 6-7 ottobre
delibera su risarcimenti vittime sinistri
delibera su geografia giudiziaria
E’ importante che ogni collega possa esprimere la Sua opinione e fornire utili indicazioni e consigli ai delegati: puoi esprimere la Tua idea per mail a antoninogalletti@tin.it
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LA NOSTRA ESSENZIALE PRESENZA AL XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE A GENOVA DEL NOV. 2010
La nostra presenza al XXX Congresso Nazionale Forense di Genova è stata particolarmente utile e fruttuosa; assieme agli altri delegati eletti nella nostra lista abbiamo presentato ben 8 mozioni congressuali e su tutte abbiamo raccolto le sottoscrizioni di svariati delegati di altri Fori; addirittura la mozione sulla mediazione è stata votata ed approvata per acclamazione e, nonostante le difficoltà, siamo riusciti ad ottenere la votazione anche della mozione contraria al regolamento sul titolo di specialista imposto dal Consiglio Nazionale Forense (avverso il quale, peraltro, abbiamo anche proposto il noto ricorso al Tar) e, dunque, il Congresso ha formalmente richiesto al CNF di revocarlo (nella sezione del sito dedicata alla rassegna stampa è possibile verificare anche la vasta eco sui media delle attività svolte).
Peraltro, i colleghi hanno voluto gratificare l’attività di politica forense della nostra “Azione Legale”, rendendo possibile l’elezione dell’avv. Galletti, presidente di Azione Legale, a componente dell’assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura assieme ai colleghi della nostra lista: Amoroso, Catalisano, Maldari e Nicodemi con i quali confidiamo di riuscire a portare avanti le nostre idee anche nell’autorevole consesso assembleare.
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IL CNF E L’AVVOCATO “SPECIALISTA”: ADERISCI ALLE NOSTRE INIZIATIVE CONCRETE A TUTELA DELLA FAMIGLIA FORENSE
Il Consiglio Nazionale Forense ha disciplinato nella seduta amministrativa del 24 settembre u.s. il riconoscimento del titolo di specialista a partire dal prossimo 30 giugno 2011: dopo 6 anni dall’iscrizione all’albo, gli avvocati potranno frequentare (s’intende, a loro spese) un corso biennale di almeno 200 ore complessive (con assenze non superiori al 10%) che darà loro diritto a sostenere l’esame (scritto + orale) per conseguire il diploma di specialista in una (o al massimo due) delle n. 11 aree del diritto individuate dal CNF.
Nel silenzio assordante di tanti, poche ed isolate voci si sono levate contro la decisione, ma nessuno sino ad oggi in concreto ha fatto l’unica cosa che chiunque si aspetterebbe da un avvocato: ricorrere dinanzi al competente organismo giurisdizionale per l’annullamento della illegittima decisione che aggraverà ulteriormente ed inutilmente la posizione dei professionisti forensi già alle prese con la perdurante crisi economica, nonché formulare idonea segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La nostra associazione “Azione Legale” con il presidente avv. Antonino GALLETTI e il consigliere dell’Ordine avv. Donatella CERE’ hanno deciso di uscire allo scoperto, metterci, per così dire, “la faccia” e, dunque, facendosi interpreti della protesta, senza inutili allarmismi, strilli e polemiche, ma costruendo una idonea azione giudiziale alla quale, se credi, potrai aderire, conferendoci specifico mandato.
Ecco, dunque, di seguito il decalogo delle nostre critiche e delle doglianze rispetto alla decisione assunta dal CNF:
1) il regolamento è inopportuno, perché sarebbe stato preferibile attendere le determinazioni del prossimo XXX congresso nazionale forense che inizierà il 25 novembre;
2) il CNF, organo giurisdizionale con funzioni amministrative limitate alla tenuta dell’albo dei cassazionisti, non ha funzioni regolamentari (tant’è che nel progetto di legge in discussione in Parlamento è prevista l’attribuzione di tale potestà che, dunque, oggi indiscutibilmente non sussiste);
3) il CNF non è soggetto legittimato al perseguimento dell’interesse pubblico rappresentato dalla tutela del cittadino sulla professionalità dell’avvocato, né può perseguire finalità di tutela dell’interesse della collettività alla qualità della prestazione (non rientra nel novero delle c.d. Autority, né è un ente di regolamentazione di uno specifico settore, bensì in primis un organo giurisdizionale);
4) il regolamento introduce una disciplina distorsiva della concorrenza, in quanto prevede il divieto per i giovani avvocati nei primi sei anni di professione di conseguire il titolo di specialista, nonché consente -con disciplina transitoria- agli avvocati iscritti all’albo da più di venti anni di autodefinirsi specialisti in una sola materia all’esito di un procedimento di verifica semplificato e, infine, dispone una illogica limitazione del numero massimo di specializzazione per ogni professionista fissato ad libitum nel numero di due;
5) il regolamento indica fra le specializzazioni aree del diritto effettivamente specialistiche, come il diritto di famiglia, accanto a vere e proprie macroaree (settori) del diritto, come il diritto penale o quello amministrativo, con palese disparità di trattamento a danno degli avvocati civilisti rispetto ai colleghi penalisti o amministrativisti (i quali con una sola specializzazione potranno fregiarsi del titolo di specialista per tutte le aree comprese nella macroarea);
6) il regolamento, in violazione dei principi di sussidiarietà, relega limitati compiti ai consigli dell’ordine ai quali è affidata la funzione delatoria di indicare al CNF i soggetti ai quali revocare il titolo di specialista, di essere sentiti sulle eventuali revisioni del regolamento, di esprimere pareri sull’aggiornamento quadriennale dell’elenco delle specializzazioni, di organizzare scuole e corsi di alta formazione;
7) il regolamento introduce criteri per l’accreditamento degli enti formatori che contraddicono la pluralità dell’offerta, in quanto elargisce l’iscrizione di diritto nell’elenco degli enti formatori a soltanto 6 associazioni sol perché riconosciute maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense (organo politico dell’Avvocatura) e, al contempo, non riconosce immediata validità ed efficacia alle specializzazioni universitarie (i possessori delle quali devono comunque sostenere almeno l’esame per il conseguimento del diploma);
8) il regolamento prevede addirittura che nella commissione esaminatrice composta di 5 membri addirittura 2 siano nominati dall’associazione specialistica con evidente vulnus alle garanzie di imparzialità e terzietà (sarebbe come se i commissari del concorso in magistratura venissero in parte scelti dalle associazioni o dagli enti privati che organizzano corsi di formazione anche a pagamento per il concorso medesimo);
9) le associazioni specialiste per essere iscritte nell’elenco di nuovo conio tenuto dal CNF (assieme agli 11 nuovi elenchi degli specialisti!) devono possedere requisiti, quale la “diffusione territoriale”, che nulla dicono in ordine alla qualità dell’offerta formativa e premiano soltanto, in violazione ancora una volta del principio di sussidiarietà, le organizzazioni più imponenti, le quali inevitabilmente dovranno fare ricadere i loro maggiori costi in capo ai discenti;
10)il regolamento irrazionalmente aggrava addirittura gli obblighi formativi in capo a coloro che hanno conseguito il diploma di specialista, prevedendo per il mantenimento della specializzazione il conseguimento di ben 120 crediti formativi nel triennio, anziché gli ordinari 90 crediti.