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L’intervento

Le prime critiche al c.d. pacchetto Severino (di Clemente Frascari-avvocato del Foro libero di Roma e socio di Azione Legale)

La condanna alle spese limitata al valore del petitum, così come introdotta con il “pacchetto Severino”, è assolutamente inutile e certamente contraria alle disposizioni comunitarie.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legge recante «disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile», il cui articolo 14 apporta due rilevanti modifiche al nostro codice di procedura civile.

Ed infatti, il primo comma modifica l’articolo 82 cpc, innalzando da 516,46 euro a 1.000,00 euro il valore delle cause ove le parti possono stare in giudizio personalmente anziché avvalersi obbligatoriamente della difesa tecnica di un avvocato.

Il secondo comma, poi, introduce un nuovo ultimo comma all’articolo 91 in materia di condanna alle spese in base al quale «nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».

Effettività della tutela dei diritti a rischio. A mio avviso, il principio sotteso a questa nuova disposizione rappresenta un grave vulnus all’effettività della tutela giudiziaria dei diritti e, quindi, all’effettività delle norme di diritto sostanziale.

Prima di tutto occorre dire che l’intenzione del legislatore dell’urgenza sembra quella di non voler favorire il contenzioso seriale evitando che la parte soccombente possa essere condannata a rimborsare alla parte vincitrice spese legali per un ammontare superiore al valore della posta in gioco nel processo.

Spese legali la cui determinazione giudiziale avviene normalmente, in quel caso e come ben noto, sulla base delle tariffe per le prestazioni giudiziali approvate dal Ministero della giustizia ove gli onorari sono calcolati sulla base del valore della controversia.

Limite massimo per le spese legali davanti al giudice di pace. Nell’ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 14 – perché la disposizione abbia un senso – accadrà che la parte vittoriosa avrà diritto al rimborso di una somma inferiore a quella che sarebbe stata liquidata in base alla tariffa professionale con la conseguenza che la differenza resta a carico della parte stessa (così come a suo carico rimaneva la parte del compenso del legale eccedente la tariffa).

Ecco allora che, per fare un esempio, una controversia in materia di sanzione amministrativa di 50 euro vittoriosamente opposta non potrà portare alla condanna dell’amministrazione convenuta per una somma superiore ai 50 euro?

Ed ancora: una controversia che oppone un utente ad una società di fornitura che intenda contestare un addebito che il giudice riterrà non dovuto di appena 20 euro non potrà che portare ad una condanna della società pari ad un massimo di 20 euro?

Ed infine, per simmetria: una controversia promossa da un utente che, a torto, sostiene di non dovere una certa somma di circa 20 euro porterà la società che si è dovuta difendere in giudizio ad avere un rimborso massimo di soltanto 20 euro? E se gli utenti, più che uno, iniziano ad essere tanti?
Quale sarà l’effetto della norma in esame sul contenzioso e sul sistema di diritto sostanziale?

Proporre l’azione sarà economicamente svantaggioso. Direi che, ove non intervengano altri meccanismi di compensazione (come potrà accadere, ad esempio, nel campo del diritto dei consumatori oppure di quello previdenziale, le associazioni o i patronati potranno sopportare loro con i propri fondi la differenza tra l’onorario dell’avvocato che ha difeso l’associato e le spese liquidate dal giudice per evitare che l’associato non rinunci ad un suo diritto), si potrà creare una situazione in cui la parte avrà di fronte a sé una scelta che razionalmente (e, cioè, fuori dall’ipotesi in cui agisce come ) la porterà a desistere dalla lite perché le spese (in questo caso legali) che dovrà sopportare sono ben superiori al valore del bene cui ha diritto in base alle norme di diritto sostanziale.

Ed infatti, l’unica possibilità che potrebbe riallineare i vantaggi con gli svantaggi è l’eventuale condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 cpc che, però, presuppone «che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave».

Incentivo a violare le norme per la controparte abituale. Ed ancora, se i soggetti sono portati a desistere dal far valere i propri diritti, potrebbe essere che la loro controparte non sia per nulla incentivata nel rispettare le norme di diritto sostanziale perché il numero dei casi in cui soccomberà saranno ben pochi.

Peraltro, a questo risultato non può essere obiettato che la parte ha l’alternativa di potersi difendere da sola in base al rinnovato (ed ampliato) articolo 82 cpc e, quindi, non dover sostenere alcuna spesa legale.

Ed infatti, questo ragionamento, da un lato, non tiene conto che l’attività difensiva in giudizio (che sebbene davanti al giudice di pace si applichi un rito semplice è pur sempre un rito dove si affrontano questioni di fatto, ma anche questioni di diritto e dove esistono preclusioni ai poteri processuali) per quanto sostenuta in proprio ha un costo (il tempo: devo scrivere un ricorso, devo depositarlo in tribunale, devo notificarlo insieme al decreto – ed infatti quest’attività costituisce onere della cancelleria soltanto nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – devo andare all’udienza che si tiene in giornate di lavoro) e richiede (chi ha detto che davanti al giudice di pace ci siano sempre questioni di diritto semplici? e, poi, una notificazione presenta sempre le stesse difficoltà sia se devo notificare un’opposizione ad un verbale al codice della strada sia se devo impugnare una delibera societaria di fusione o una citazione per accertare il mio diritto di proprietà per intervenuta usucapione).

Singolo vs imprese e amministrazioni. Peraltro, la possibilità di difesa personale non mette sullo stesso piano il singolo e organizzazioni come possono essere molte imprese e le amministrazioni le quali possono disporre di uffici legali interni (e la possibilità di ripartire i costi del contenzioso: il che non significa, però, che imprese e amministrazioni possano essere convenute senza ragione: anzi!) ovvero, se amministrazioni, possono disporre anche di funzionari di altri Ministeri.

E non solo. Infatti, con riferimento alla difesa personale delle pubbliche amministrazioni è sufficiente pensare che, non più tardi di novembre scorso, il legislatore ha introdotto un articolo 152-bis alle disposizioni di attuazione relative alle controversie previdenziali rubricato Liquidazione delle spese processuali in forza del quale, sebbene con una riduzione del 20 per cento degli onorari, il giudice quando liquida le spese processuali a favore della pubblica amministrazione vincitrice che si sia difesa a mezzo dei propri funzionari «applica la tariffa vigente per gli avvocati».

Il diritto comunitario e la possibilità di difesa personale. Ma v’è di più. In un’ottica di potenziamento dell’efficacia del processo in funzione di una maggiore tutela dei diritti, la difesa personale delle parti è vista sempre come possibilità che certamente è idonea a ridurre i costi per la parte e, quindi, da incentivare.

Così ad esempio avviene nell’ambito del Reg. CE 861/2007 in materia di small claims dove il considerando n. 29 prevede che la parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali «comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale» certamente «proporzionate al valore della controversia».

Inefficienza e illegittimità comunitaria. In conclusione, la norma in questione, oltre a rappresentare un disincentivo alle azioni legali fondato esclusivamente sulla minor convenienza del processo rispetto al non esercitare l’azione in giudizio – tenuto anche conto del sistema processuale italiano – appare, quindi, del tutto inefficiente rispetto alla tutela dei diritti (essendo questo peraltro l’obiettivo – o uno degli obiettivi – del processo civile).

Last but non least quella norma, ogni qualvolta l’oggetto del processo vedrà l’applicazione delle norme comunitarie (il diritto dei consumatori per limitarci ad un esempio soltanto), appare anche in contrasto con i principi del diritto comunitario che, a partire dalle riflessioni in tema di class action e small claims e conciliazione è diretto a favorire i mezzi di tutela di cui dispone il soggetto consapevole anche che le spese legali rappresentano un fattore determinante nella scelta in ordine a se agire e/o resistere in giudizio e non a creare un fattore disincentivante all’azione giudiziaria come quello oggi ipotizzato.

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Una mestiere per mio figlio”, DIVENTARE, FARE ED ESSERE AVVOCATO di Matteo Santini

Caro papà da grande vorrei fare l’avvocato. Come si fa ?

Figlio mio esistono tre processi nella nostra professione. Il primo è quello finalizzato ad ottenere il titolo. Un percorso in salita fatto di studio, apprendimento approfondimento e crescita culturale; un meraviglioso viaggio alla scoperta delle contraddizioni della società che si rispecchiano fedelmente all’interno delle accademie. Sul fatto che i più meritevoli siano quelli ai quali la società riserva un ruolo determinante nell’ambito della società è inutile che ti propini improbabili fandonie; te ne accorgerai già a partire dalle scuole elementari quando ti capiterà, una, due o tre volte di chiederti perché il tuo compagno di banco, seppur impreparato ha ricevuto dalla maestra un 10 e lode; te lo chiederai sino a quando qualcuno non ti dirà che il tuo compagno di banco è figlio del direttore della scuola.

Ma questo non è un buon motivo per scoraggiarsi. Si studia non solo per la propria affermazione professionale ma anche per soddisfare la brama di conoscere, la propria curiosità, per accrescere il proprio bagaglio culturale. Certamente sarà tutto più difficile; sarai solo insieme al tuo merito; in due arriverete alla meta dopo così tanti sacrifici che nel tempo avrete sviluppato i necessari anticorpi per sopportare le ingiustizie.

Ma quando il traguardo sembrerà ormai raggiunto ti renderai conto di non sapere fare nulla; nessuno ti insegnerà il mestiere ma dovrai raccogliere giorno dopo giorno i piccoli granelli di sabbia della conoscenza sino a poter costruire un castello tutto tuo.

E qui subentra la seconda fase; ovvero, imparare a fare l’avvocato; dovrai imparare a muoverti con destrezza nei meandri dei tribunali scaltro ed agile come un furetto; imparerai a cacciare e a vendere il Tuo sapere, ogni giorno più prezioso. A quel punto avrai un piccolo castello di sabbia tutto tuo ed avrai imparato a fare l‘avvocato

Fino a qui il percorso sarà difficile ma non impossibile.

Quando avrai ultimato il tuo castello, arriverà qualcuno che riuscirà a distruggerlo; ed allora con tanta umiltà e determinazione dovrai riprendere il secchiello e la paletta e ricostruire il castello ancor più solido; poi, se una violenta mareggiata dovesse nuovamente distruggere il tuo castello portandoti via anche la paletta ed il secchiello dovrai essere in grado di ricostruirne un altro con le mani senza mai perderti d’animo. Solo così oltre a sapere fare l’avvocato, sarai avvocato.

Scegli pure il mestiere di avvocato figlio mio ma ricordati che per essere avvocato non devi mai dimenticare come si costruisce un castello di sabbia con le mani !

Dedico queste poche righe a tutti coloro i quali non hanno mai smesso di guardare la vita con gli occhi di un bambino.

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RIFLESSIONI SUL TESTO DEFINITIVO DELLA NUOVA FINANZIARIA a cura dell’ Avv. Roberto Nicodemi

Il testo, definitivamente approvato al Senato l’11 novembre 2011 ed alla Camera il 12 novembre 2011, ha finalmente chiarito quali novità saranno introdotte in materia di giustizia e della professione forense.

In questa situazione di totale confusione, creata dai numerosi interventi legislativi, in itinere ed approvati, ho ritenuto necessario, per chi, quotidianamente svolge la nostra professione, redigere una breve sintesi di quelle che sono state le novità introdotte nella legge di stabilità 2012.

Nella prima parte, saranno inserite le disposizioni legislative di prossima applicazione, comprensive anche di quelle non previste, inizialmente nel maxiemendamento; mentre, nella seconda parte, le questioni che potrebbero essere soggette a futuri interventi legislativi.

 PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI PROSSIMA APPLICAZIONE

1. ELIMINAZIONE MINIMI TARIFFARI:  L’art. 10, co. 12, prevede l’abolizione delle tariffe forensi, sopprimendo parte dell’art. 10, della Legge 148/2011. Il compenso e’ pattuito al conferimento dell’incarico. Entrata in vigore dal 01 gennaio 2012.

2. COSTITUZIONE DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: L’art. 10, co 3, 4 e 5, prevede la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, regolamentate secondo i modelli societari di cui ai titoli V/VI, del libro V, del c.c..  Sarà permessa altresì, la partecipazione di soggetti non professionisti, per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. La denominazione sociale dovrà indicare “società tra professionisti”. Entrata in vigore dal 01 gennaio 2012.

3. LA PEC PER LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI: L’art. 25, prevede l’indirizzo di posta elettronica certificata, come strumento per effettuare le comunicazioni e le notificazioni. Gli articoli del c.p.c., modificati sono il: 125, 133, 134, 136, 170, 176, 183, 250, 366 e 518. Quelli delle disposizioni di attuazione al c.p.c. sono: 173 bis e quinques. Viene altresì modificata la Legge 53/94 (autorizzazione notificazione per gli Avvocati) negli artt. 1,3,4,5. La PEC dovrà essere quella comunicata al proprio Consiglio dell’Ordine, che sarà tenuto ad informare per via telematica la Pubblica Amministrazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei suoi iscritti. In difetto potrà essere commissariato o sciolto (art. 7 bis, L. 2/2009).  Entrata in vigore dal 01 febbraio 2012.

4. AUMENTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CORTE D’APPELLO E CORTE DI CASSAZIONE: L’art. 28, prevede  l’ulteriore aumento del contributo unificato, pari al 50%, per il grado di Appello e del 100%, per i procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione, anche per i procedimenti pendenti nei quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o depositato, alla data di entrata in vigore della presente legge. Entrata in vigore dal 01 gennaio 2012.

5. ISTANZA DI TRATTAZIONE PER CAUSE IN APPELLO E CASSAZIONE: L’art. 26, prevede come, per i procedimenti pendenti in Corte d’Appello da oltre 2 anni e, innanzi alla Suprema Corte, contro pronunce emesse prima dell’entrata in vigore della Legge 69/2009 (4 luglio 2009), le parti, al fine di dimostrare il loro interesse alla prosecuzione del giudizio, dovranno presentare un’istanza di trattazione del procedimento, in difetto verrà disposta l’estinzione della causa, a cura del Presidente del Collegio. Il termine perentorio e’ di 6 mesi dalla comunicazione di cancelleria. Attenzione alle comunicazioni di cancelleria. Entrata in vigore dal 01 gennaio 2012.

 6. INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE IN MATERIA PREVIDENZIALE: In virtù dell’art. 27, co 1, punto F), le sentenze in materia previdenziale, emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445 bis,  (accertamento tecnico preventivo obbligatorio) non sono più appellabili. Entrata in vigore 1 febbraio 2012.

7. ALBI RIFORMATI IN 12 MESI: l’art 10, co. 1, prevede come all’art. 3, co 5, DDL 138/2011, convertito con modificazione dalla Legge 148/2011, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi. Entrata in vigore dal: 16 agosto 2012.

 MODIFICHE AL C.P.C. INSERITE NEL TESTO DEFINITIVO E NON PREVISTE PRECEDENTEMENTE

8. ARTT. 283 E 351CPC (SOSPENSIVA IN APPELLO): La norma introduce la possibile condanna della parte che intende ottenere la sospensione della sentenza impugnata, se l’istanza per la sospensione e’ inammissibile o manifestamente infondata, ad una pena pecuniaria non inferiore ad €. 250.00 e non superiore ad €. 10.000. Il provvedimento del Giudice, emesso con ordinanza non e’ impugnabile. Il Giudice inoltre, se ritiene la causa matura per la decisione può provvedere ai sensi del 281 sexies. Entrata in vigore 1 febbraio 2012.

9. ART. 350 CPC (TRATTAZIONE APPELLO) Il Presidente del Collegio, può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori, uno dei componenti dello stesso. Entrata in vigore 1 febbraio 2012.

10. ART. 352 C.P.C. (DECISIONE APPELLO): Il Giudice può decidere sulla causa ai sensi dell’art. 281 sexies quando non provveda a norma degli articoli precedenti. Entrata in vigore 1 febbraio 2012.

11. ART 431 CPC (ESECUTORIETA’ DELLA SENTENZA IN MATERIA DI LAVORO): Se l’istanza per la sospensione e’ inammissibile o manifestamente infondata, il Giudice può condannare la parte che l’ha promossa, ad una pena pecuniaria non inferiore ad €. 250.00 e non superiore ad €. 10.000. Entrata in vigore 1 febbraio 2012.

PARTE SECONDA: QUESTIONI  ELIMINATE DAL MAXIEMENDAMENTO

1. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER RCA E CONDOMINIO: Il procedimento di mediazione obbligatoria, così come regolamentato dal Decreto Legislativo, n. 28/2010, nonché dal decreto Ministeriale 180/2010, sarà applicabile dal mese di marzo2012. In termini processuali, le cause non potranno essere trattate innanzi al Giudice naturale se non avendo esperito, in via preventiva, il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda formulata in via giudiziale, con maggior aggravio di spese per il contribuente, in caso di esito negativo e lungaggini temporali.

2.  RISARCIMENTO DANNI PER L’IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO: Si intende abolire la Legge Pinto, rimedio concesso al cittadino per ottenere un equo ristoro, a seguito dell’irragionevole durata dei tempi processuali che frustrano inevitabilmente i diritti di coloro che non vedono riconosciuto nel giusto termine temporale i loro interessi legittimi. L’efficacia verrebbe estesa anche ai procedimenti pendenti. Vi sarebbe l’opportunità di richiedere, in caso di irragionevole durata del processo, direttamente all’agenzia delle Entrate, solo il rimborso del contributo unificato. Il termine “ragionevole” viene fissato in due anni, per ogni grado di giudizio

3. NOMINA DI NUOVI GIUDICI AUSILIARI PER L’ELIMINAZIONE DELLE CAUSE IN CORSO: Al fine di eliminare l’enorme numero di cause pendenti, il Governo conta di creare una nuova forza di giudici ausiliari. La scelta dovrebbe ricadere su magistrati ed avvocati dello Stato a riposo, con l’esclusione degli altri avvocati.

 4 EMISSIONE DELLE SENTENZE CON IL DISPOSITIVO E SUCCINTA MOTIVAZIONE: La sentenza, emesse dal Giudice, sarà resa con lettura del dispositivo e succinte motivazioni. La parte soccombente potrà richiedere le motivazioni per esteso solo previo versamento del contributo unificato per la fase di gravame