“SPECIALE” CONCILIAZIONE: GLI AGGIORNAMENTI E LE QUESTIONI RILEVANTI
Riteniamo utile mettere a disposizione degli avvocati un “sunto” degli atti e dei documenti utili da studiare e, possibilmente, da esibire in tutte le procedure di conciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà:
1. l’ordinanza Tar di RM del 12.4.2011, l’ordinanza GdP di Parma del 1.8.2011, l’ordinanza GdP Catanzaro del 1.9.2011 e l’ordinanza Trib. GE del 18.11.11 he che hanno trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale;
2. l’ordinanza del Tribunale di Palermo di agosto 2011 (strlacio ord. Trib. PA 16.8.2011) e quella del Giudice di Pace di Mercato San Severino di settembre 2011 (ordinanza GdP Mercato San Severino del 21.9.2011) di remissione alla Corte di Giustizia europea.
3. Le 7 fondate questioni di costituzionalità individuate dall’OUA.
4. il parere reso dal prof. Dolmetta all’OUA che estende le questioni di incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost.
5. Il documento/delibera dell’OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
6. la decisione del Trib. RM del 22.7.11 che, con ordinanza collegiale, ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del G.I che negava la possibilità di trascrivere il verbale di accordo conciliativo in tema di usucapione, ancorchè omologato, per carenza dei presupposti di legge ex artt. 2643 e 2651 c.c.
E’ doveroso per gli avvocati che contestano la costituzionalità della disciplina così come è stata formulata
- sollevare le questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo,
- proporre davanti al giudice istanza di disapplicazione dell’art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010.
Pubblicheremo in tempo reale ogni aggiornamento relativo al procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale.